Interessante decisione del Tribunale di Napoli che con il decreto del 9 giugno 2021 ha omologato il Piano del Consumatore rigettando le contestazioni poste dal creditore ipotecario.
Infatti il Giudice dott.ssa Luciana Ferrara asserisce che “nella fase di erogazione del credito, il finanziatore -che ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore- deve compiere un’analisi del merito creditizio dei richiedenti e formulare una prognosi favorevole circa l’effettivo rimborso del prestito, valutazione da compiere all’interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l’ordinamento richiede. La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì dalle norme del tu bancario (124-bis in materia di credito ai consumatori e 120-undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della “buona fede precontrattuale” (art. 1337 c.c.) Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate. Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devo tener conto, tra l’altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore.”
L’ art. 12 bis della Legge n. 3/12 prevede norme sanzionatone per quegli intermediari che concedono credito senza aver previamente verificato e senza aver adeguatamente tenuto conto degli esiti della verifica del merito creditizio.
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