Presupposti per la quantificazione dell’assegno di mantenimento – ammissibilità quanto vi sono risorse insufficienti ad assicurare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio
Con la sentenza n. 10417 02 Maggio 2018, la VI sezione della Corte di Cassazione civile ha statuito la necessità di considerare il tenore di vita avuto dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di avere un corretto riconoscimento dell’assegno divorzile e di motivarne le ragioni in ordine a aspetti decisivi della comparazione dei redditi fra i coniugi, quale possa essere la data del pensionamento del coniuge debole.
Avv. Arturo Varricchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE -SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
che: il Tribunale di Latina, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. M.B. e la sig.ra T.G.R., confermò l’attribuzione a quest’ultima, a titolo di assegno divorzile a carico dell’ex marito, della somma di 1.000.000 mensili già fissata quale assegno di separazione;
la Corte di appello di Roma, decidendo sul gravame principale del sig. M. e su quello incidentale della sig.ra T., ha riformato la sentenza di primo grado disattendendo la domanda di assegno divorzile della seconda, sul rilievo che i redditi degli ex coniugi – l’uno medico del servizio sanitario nazionale e l’altra ex dipendente ENI titolare di indennità di mobilità che sarebbe stata sostituita, nell’anno (il 2014) corrente alla data della sentenza, da un trattamento pensionistico di circa 1.660,00/1.700,00 Euro mensili – erano meno sperequati rispetto all’epoca della separazione, avendo la sig.ra T. acquistato un appartamento in [xxx] idoneo a produrre reddito;
la sig.ra T. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui replica il sig. M. con controricorso;
la ricorrente ha anche presentato memoria.
che: con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., si lamenta che la Corte di appello abbia completamente stravolto le risultanze probatorie relative alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, atteso che il mancato deposito della documentazione relativa ai redditi 2013 e della documentazione bancaria, da parte del sig. M., avrebbe impedito il raffronto oggettivo delle predette situazioni; che abbia erroneamente valutato la consistenza e redditività del patrimonio immobiliare e i redditi da lavoro dipendente della ricorrente; che, infine, non abbia considerato le gravi condizioni di salute di quest’ultima, invalida civile al 50 per cento, né le effettive prospettive pensionistiche della stessa, la quale andrà in pensione soltanto all’età di 67 anni, ossia dal [xxx];
con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto la sig.ra T. pienamente in grado di provvedere a sé con le proprie risorse anche a far data dal collocamento in mobilità nonché per il futuro: affermazione, ad avviso della ricorrente, in contrasto con gli elementi di fatto già richiamati con il precedente motivo, nonché con l’art. 5 predetto, da interpretarsi – secondo la giurisprudenza di legittimità – nel senso che ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile rileva l’impossibilità di ottenere risorse tali da consentire il raggiungimento di un tenore di vita sostanzialmente non diverso da quello goduto in costanza di matrimonio;
i due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto riguardanti entrambi la comparazione delle situazioni patrimoniali e reddituali delle parti;
premesso che la Corte d’appello non ha affatto negato la necessità di considerare, anche ai fini dell’assegno divorzile, il tenore di vita goduto dai coniugi, va osservato che in effetti la ricorrente critica la valutazione comparativa delle condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi come effettuata dalla Corte d’appello, mediante censure che colgono nel segno sotto l’assorbente profilo del difetto assoluto di motivazione in ordine a un aspetto decisivo di tale comparazione, ossia la data del pensionamento della ricorrente: data che la Corte d’appello colloca nel “corrente anno” (ossia nel 2014, anno della sentenza) senza però darne alcuna giustificazione;
la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per un nuovo esame che dia conto motivatamente della data del previsto pensionamento della ricorrente; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Oscuramento dei dati personali.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2018.