VNLex Varricchio Nano

La formula esecutiva telematica e le sue attestazioni di conformità

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La formula esecutiva telematica e le sue attestazioni di conformità

L’art. 23 comma 9 bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137  come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020, ha inserito la possibilità per gli avvocati di richiedere ed ottenere il rilascio, in forma di documento informatico, delle copie delle sentenze e degli atti giudiziari, muniti di formula esecutiva.

Il legislatore ha previsto la possibilità, per il funzionario, di emettere il provvedimento, di apporvi la formula di legge e la propria firma digitale e di spedirlo in via telematica al richiedente. Logicamente l’istanza di rilascio finalizzata ad ottenere il documento informatico dovrà essere presentata in modalità telematica.

 

Come sempre, inizialmente non tutte le cancellerie erano pronte per tale adempimento e molti Tribunali e Corti di Appello si sono dovuti organizzare con protocolli che prevedono le modalità di richiesta e rilascio. Per questo ritengo opportuno verificare sul sito del Tribunale competente la presenza di modalità del rilascio.

 

La formula esecutiva imposta dalla legge, il «Comandiamo» per gli addetti ai lavori è “COMANDIAMO a  tutti  gli  Ufficiali  Giudiziari  che  ne  siano  richiesti  ed  a chiunque  spetti,  di  mettere  a  esecuzione  il  presente  titolo,  al  Pubblico Ministero  di  darvi  assistenza,  e  a  tutti  gli  ufficiali  della  Forza  Pubblica  di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti” (art. 475 c.p.c.) ed è rilasciata telematicamente a richiesta dell’avvocato costituito nel fascicolo informatico.

 

Una volta ottenuta la pec con il documento informatico sottoscritto digitalmente dal funzionario, l’avvocato deve certificare la conformità sia sulla copia che diventerà l’originale che sulla copia da notificare:

 

LA SEGUENTE DIZIONE DEVE ESSERE APPOSTA SIA SULLA COPIA CHE SULL’ORIGINALE

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 
Il sottoscritto Avv.______, nella qualità di procuratore di__________(P.Iva/ CF_____________) con sede/ residente in__________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis, comma 9, del DL 179/12 come modificato dal DL 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento ________________del Giudice dr.______, emesso in data_____ e spedito in formula esecutiva il _____ nel proc. RG n._______ è conforme all’originale informatico presente nel fascicolo telematico dal quale è stato estratto.
Città,________________                                      Avv. _________

 

Mentre LA SEGUENTE DIZIONE DEVE ESSERE APPOSTA SOLO SULLA COPIA CHE DIVENTARA’ L’ORIGINALE

 

Il sottoscritto Avv.____ dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che intende azionare ex (art.475, II comma, e) art.476 comma I c.p.c.
Città,________________                                      Avv. _______

 

 

Avv. Arturo Varricchio

 

art. 23 comma 9 bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137

9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria di cui all’articolo 475 del codice di procedura civile puo’ essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalita’ telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione e’ fatta. Il documento informatico cosi’ formato e’ sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall’articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformita’ a norma dell’articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale.

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