Perchè il minore deve essere ascoltato durante i procedimenti di separazione o divorzio
Come è noto, durante un processo di separazione dei coniugi, sono sempre i figli minori quelli più esposti al trauma della rottura della famiglia. Purtroppo, non avendo la capacità di stare in giudizio la loro attività difensiva viene svolta, come previsto dalla legge, dal genitore oppure da colui che legalmente ne ha la tutela.
Il diritto di ascoltare il minore è importante nel procedimento di affidamento in quanto rappresenta l’unico mezzo attraverso cui il minore può esprimersi.
Nel nostro codice civile, l’art. 315 bis, comma 3, riconosce al minore, che ha compiuto 12 anni o anche di età inferiore se il minore è capace di discernimento, il diritto di essere ascoltato, mentre l’art. 336 bis stabilisce le modalità di ascolto. Infatti, è il Giudice a dover ascoltare il minore per tutti i provvedimenti che lo riguardano salvo il caso in cui l’ascolto sia in contrasto con il suo interesse o manifestamente superfluo.
Principi oramai consolidati in Giurisprudenza prevedono
-che, “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale (posto, per la separazione, nell’art. 337 bis c.c. e, per il divorzio, dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6), rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole” (Cassazione n. 7262 del 4/3/2022)
-che l’ascolto del minore “deve svolgersi in modo tale da garantire l’esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte a evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l’interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonché di sentire il minore da solo” (Cass. n.12739 del 10/06/2011)
-che: “il mancato ascolto del minore infra-dodicenne circa il genitore col quale preferisce stare costituisce una violazione del contraddittorio” (Cassazione n. 7262 del 4/3/2022).
Ne segue pertanto che sia i Giudici di merito che di legittimità, oggi sono concordi nel ritenere che l’audizione del minore è uno strumento a tutela del minore e non un mezzo di prova.
Alla luce di quanto esposto, gli avvocati difensori devono insistere per ottenere dal giudice l’audizione del minore nei procedimenti che lo riguardano, poiché quello del minore ad essere ascoltato è un vero e proprio diritto, difatti, senza una adeguata causa di giustificazione, il mancato ascolto del minore costituisce una violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 18/10/2021) 04/03/2022, n. 7262
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