Eredità Digitale, cos’è
Lo sviluppo dell’era digitale comporta aggiornamenti costanti nell’ambito del diritto ed in particolare nel diritto ereditario. Con tutte le tecnologie che usiamo giorno per giorno, chi non ha pensato dove conservare i dati di accesso ai nostri account e password, se dovessimo morire? Come farebbero gli eredi ad avere i documenti, foto e quant’altro custodito nei nostri PC, Smartphone e Tablet? Ancora, quando sincronizziamo tutto nei cloud (Google Drive, OneDrive, Nextcloud, Dropbox ecc), come potrebbero, i nostri eredi, accedere nel caso in cui si perda ovvero è inutilizzabile il nostro device?
Tutte queste domande rientrano nell’ambito della cosiddetta “eredità digitale”.
Sotto l’aspetto del diritto, l’eredità digitale è una questione molto complicata, con tantissimi fattori da tener presente:
a) a chi appartengono i nostri dati contenuti nei cloud?
b) chi decide cosa accade ai nostri profili online in caso di morte?
Il Tribunale di Milano (con sentenza del 9 febbraio 2021), per la prima volta, si è occupato di questa problematica ed ha condannato un gestore dei succitati servizi a fornire ai genitori di un ragazzo deceduto a seguito di un incidente stradale, le chiavi di accesso per recuperare le foto e i video registrati attraverso il suo smartphone, andato distrutto nell’impatto, ma salvati nel cloud e che la società si rifiutava di consegnare per motivi di “tutela della privacy”.
Dalla motivazione della sentenza si evincono diversi e complessi profili,
La competenza per territorio. È applicabile la legge italiana per la gestione dei dati personali sincronizzati e memorizzati online (all’interno del cosiddetto Cloud) e gestiti da una società straniera che detiene i server dove sono memorizzati i file, in un’altra nazione?
Chi ha la titolarità del diritto ad ottenere la restituzione dei file memorizzati sul cloud di proprietà di una persona deceduta?
Entro quanto tempo dall’inutilizzo della sincronizzazione deve essere effettuata la richiesta di recupero dei dati? Sappiamo bene che i gestori dei cloud dopo un periodo di inattività dell’account provvedono automaticamente a cancellare definitivamente i dati.
Ebbene il Giudice meneghino ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dai genitori del giovane, riconoscendo loro la titolarità dei diritti relativi ai dati personali del figlio e quindi la legittimazione “ad esercitare il diritto di accesso ai dati personali del proprio figlio improvvisamente deceduto“.
Ha riconosciuto la difficoltà riscontrata dai genitori per il recupero delle credenziali di accesso, definendo il procedimento “particolarmente difficoltoso” poiché la società detentrice dei dati “pretendeva un ordine del Tribunale contenente determinati requisiti estranei all’ordinamento italiano“. Nello specifico, il gestore “richiedeva ai genitori di attenersi a una serie di procedure sconosciute al nostro ordinamento giuridico, tipiche invece di quello statunitense“; ed ancora, “esigeva che la domanda di accesso ai dati provenisse da un «amministratore o rappresentante legale del patrimonio del defunto», concetto estraneo all’ordinamento italiano, e che altresì fossero soddisfatte le condizioni dettate dall’Electronic Communications Privacy Act, normativa che non trova applicazione in Italia“.
A fronte di tali richieste, il Tribunale ha precisato che l’accesso “non può essere subordinato alla previsione di requisiti che, peraltro, con riferimento ad istituti di un ordinamento giuridico diverso da quello italiano (dinanzi al quale il diritto è azionato), introducono condizioni diverse da quelle indicate dal legislatore“.
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